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Covid, in Svizzera situazione drammatica: 2.500 militari in aiuto alla sanità. Aiuti a autonomi e sport

Con il superamento della soglia dei 10mila contagi in un giorno (con 73 decessi, 247 nuove ospedalizzazioni e un tasso di positività al 27.6%), anche la Svizzera stringe ulteriormente sul fronte della lotta al Coronavirus. Oggi in questo senso i consiglieri federali Alain Berset, Viola Amherd e Ueli Maurer hanno fatto il punto e annunciato le nuove misure.

Innanzitutto saranno resi disponibili per 2500 militari in appoggio a sanità pubblica fino al 31 marzo 2021. Per potervi far capo, i Cantoni dovranno dimostrare di aver esaurito tutti i mezzi di cui dispongono.
Le prestazioni di appoggio dell’esercito, che riguarderanno cura e trasporto di persone infettate dal coronavirus, saranno fornite da formazioni di professionisti, militari in ferma continuata, formazioni in servizio e volontari. Se necessario, saranno chiamate in servizio formazioni supplementari che potranno essere impiegate entro 96 ore dalla loro mobilitazione.

Al fine di soddisfare il criterio di sussidiarietà, in occasione della presentazione delle richieste i Cantoni dovranno dimostrare che tutti gli strumenti civili a loro disposizione sono stati esauriti. Si tratta in particolare dei mezzi della protezione civile, del servizio civile e dei pompieri come anche quelli del settore privato.

Occorrerà, tra l’altro, fornire la prova che non è possibile reclutare personale supplementare sul mercato del lavoro, che la possibilità di impiegare disoccupati è stata esaurita e che gli studenti in medicina come pure i samaritani e altri volontari sono stati contattati in merito ma non sono più disponibili. I Cantoni dovranno inoltre provare che altre strutture ospedaliere non possono più accogliere pazienti e che gli interventi medici non urgenti devono essere rinviati per poter liberare capacità.

Sport

Per attenuare le conseguenze della pandemia di COVID-19 sullo sporto svizzero, il Consiglio federale ha approvato un importante pacchetto di aiuti. Per lo sport popolare sono stati accordati contributi a fondo perso di 100 milioni di franchi per il 2020 e di 100 milioni di franchi per il 2021. Per lo sport professionistico (calcio hockey su ghiaccio) sono stati decisi prestiti di 175 milioni di franchi per ciascun anno (in totale 350 mio.). Questi prestiti servono esclusivamente a garantire la partecipazione dei club ai campionati.

Sostegno anche per i singoli club

Per quanto riguarda i prestiti a sostegno dello sport professionistico, il Parlamento ha effettuato alcuni adeguamenti e, nella sessione autunnale, ha creato le basi legali nella legge COVID-19 in modo che la Confederazione possa accordare prestiti direttamente ai club. Nell’attuale legge sulla promozione dello sport, sulla quale si era fondato inizialmente il Consiglio federale, non esiste questa possibilità. Essa prescrive che la Confederazione può sostenere esclusivamente le federazioni sportive. Inoltre il Parlamento ha semplificato le condizioni per l’ottenimento dei prestiti e ha esteso alle discipline sportive di squadra semiprofessionistiche la cerchia degli aventi diritto.

Nella nuova ordinanza COVID-19 sport di squadra il Consiglio federale ha ora precisato le direttive per l’utilizzo di questi prestiti anche d’intesa con le competenti Commissioni della scienza, dell’educazione e della cultura del Parlamento. L’ordinanza sostituisce le attuali disposizioni dell’ordinanza sulla promozione dello sport e entra in vigore il 1° dicembre 2020.

I punti principali:

• la Confederazione può concedere prestiti senza interessi direttamente ai singoli club fino al massimo al 25 per cento dei costi d’esercizio sostenuti dal club nella stagione 2018/2019. I club devono fornire garanzie per un importo pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del prestito;

• i club che non possono restituire il prestito entro tre anni, devono ridurre gli stipendi di al massimo un quinto. Ciò si limita agli stipendi che superano l’importo massimo del guadagno assicurato nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (attualmente circa 148 000 fr.);

• i club hanno al massimo dieci anni di tempo per restituire i prestiti;

• la Confederazione concede retrocessioni a un grado posteriore per i prestiti se ciò può permettere di migliorare la situazione per la restituzione alla Confederazione. Le retrocessioni servono quindi a stabilizzare la situazione finanziaria di un club;

• oltre ai club delle due leghe professionistiche di calcio e hockey su ghiaccio, anche le discipline sportive di squadra di livello semiprofessionistico possono ottenere un sostegno. Si tratta in particolare dei club di pallacanestro, unihockey, pallavolo come pure di calcio e hockey su ghiaccio femminile. Questi club devono partecipare con una squadra alle competizioni della massima lega del rispettivo sport;

• l’offerta di aiuti della Confederazione alle discipline sportive professionistiche e semiprofessionistiche scade alla fine del 2021.

Non esclusi contributi a fondo perso – Alla luce dell’attuale situazione relativa alla pandemia, secondo il Consiglio federale, anche nei prossimi mesi gli eventi sportivi si svolgeranno con pochi o senza spettatori. Di conseguenza verranno meno le entrate che generano sia nella biglietteria che nel consumo di cibi e bevande, provocando l’erosione della maggior parte della base economica dei club.

Il governo ha quindi incaricato il DDPS di sottoporgli un documento interlocutorio concernente i parametri chiave di un sostegno allo sport professionistico e semiprofessionistico, tra cui anche la verifica della concessione di contributi a fondo perso.

Prolungamento dell’Nndennità di perdita di guadagno (Ipg) anche per gli indipendenti

Molti lavoratori indipendenti o in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro continuano o tornano a essere fortemente colpiti dai provvedimenti per combattere il coronavirus, anche se non sono costretti a chiudere la loro impresa. Queste persone potranno continuare a richiedere l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, dato che con la nuova legge COVID-19 il Parlamento ha prolungato e ampliato questo sostegno. Nella sua seduta del 4 novembre 2020, il Consiglio federale ha adottato le relative modifiche di ordinanza. Il nuovo disciplinamento entra in vigore con effetto retroattivo dal 17 settembre 2020 e ha una durata limitata al 30 giugno 2021.

La legge COVID-19 disciplina la prosecuzione dei provvedimenti volti a indennizzare le persone che subiscono una perdita di guadagno. Il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus è previsto per le seguenti persone la cui attività lucrativa subisce una limitazione a causa di provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di COVID-19:

  • Persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, in caso di chiusura di strutture
    In futuro anche le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro (titolari di Sagl o SA) avranno diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, se hanno dovuto interrompere la loro attività lucrativa su ordine delle autorità. Il diritto derivante dalla chiusura di strutture sussiste per il periodo della chiusura.
  • Persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, in caso di divieto di svolgere manifestazioni
    In futuro anche le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro (titolari di Sagl o SA) avranno diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di divieto di svolgere manifestazioni ordinato dalle autorità, se avrebbero fornito prestazioni per la manifestazione in questione.
  • Lavoratori indipendenti e persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro con una diminuzione considerevole della cifra d’affari
    In futuro avranno diritto all’indennità di perdita di guadagno le persone la cui attività lucrativa subisce una limitazione considerevole a causa di provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di COVID-19 e che subiscono una perdita salariale o di guadagno. Per limitazione considerevole s’intende una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015–2019. Le persone interessate devono dichiarare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare com’è riconducibile ai provvedimenti adottati per combattere l’epidemia di COVID-19. Le indicazioni fornite saranno verificate mediante controlli a campione.

Le persone che subiscono una perdita di guadagno e si trovano in una delle situazioni menzionate devono presentare una richiesta alla loro cassa di compensazione AVS. Gli appositi moduli sono disponibili sui siti Internet delle casse di compensazione. Le persone interessate possono presentare la richiesta sin da ora, ma sono pregate di pazientare per il versamento delle prestazioni.

Provvedimenti per attenuare l’impatto economico

Dal 20 marzo 2020 in poi il Consiglio federale ha preso una serie di provvedimenti per attenuare le ripercussioni economiche della lotta al coronavirus per le imprese e i lavoratori colpiti. Uno di questi provvedimenti è l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, il cui versamento è terminato il 16 settembre 2020 per tutti gli aventi diritto.

Il 26 settembre è entrata in vigore la legge COVID-19. La legge disciplina la prosecuzione mirata dei provvedimenti per attenuare le ripercussioni economiche della lotta al coronavirus. Oltre al prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, sono previsti anche provvedimenti di sostegno specifici per i settori dello sport e della cultura. Inoltre, le imprese continueranno a poter disporre degli strumenti dell’assicurazione contro la disoccupazione: il Consiglio federale ha infatti prolungato la durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto da 12 a 18 mesi.

Per le imprese che necessitano di un aiuto supplementare, è prevista la possibilità di un sostegno nel quadro della regolamentazione dei casi di rigore. In virtù della legge COVID-19 la Confederazione può partecipare per metà ai provvedimenti cantonali a sostegno delle imprese particolarmente colpite, che sono sostanzialmente quelle attive nell’organizzazione di eventi, i baracconisti, gli operatori del settore dei viaggi e le aziende turistiche. Al momento l’ordinanza d’esecuzione della legge è in fase di elaborazione.

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