Lo scorso 26 marzo la notizia, la Provincia di Como aveva aggiudicato la gara per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi al primo lotto della variante alla Strada Statale 342 “Briantea”, nel territorio del Comune di Olgiate Comasco.
L’appalto è stato aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, all’operatore economico QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A. per un importo netto contrattuale pari a euro 5.278.608,24 (qui tutti i dettagli). Lo scorso 15 aprile poi l’avvocato Vincenzo Latorraca (studio legale Lavatelli, Latorraca & Luraghi) ha inviato una Pec a Regione Lombardia, Provincia di Como e Comune di Olgiate Comasco, la trovate integrale in fondo all’articolo. Il documento, redatto anche con il supporto di due associazioni ambientaliste del territorio, evidenzia “rilevanti criticità”. Ecco quanto si legge in una Nota diffusa oggi:
In relazione al progetto denominato “Nuovo tratto stradale di collegamento tra la comunale via Repubblica e la SP23 “Lomazzo–Bizzarone” rappresentante il lotto 1 della Variante di Olgiate-Solbiate alla SS342 “Briantea””, si ritiene opportuno comunicare che, ad un ulteriore approfondimento, operato anche con l’ausilio di due Associazioni ambientaliste del territorio, sono emerse ulteriori rilevanti criticità nell’iter che ha condotto alla sua approvazione.
Riassumo in breve quanto emerso.
L’opera dal costo complessivo pari ad euro 9.950.000,00, come noto, rappresenta un impatto significativo sotto il profilo economico, territoriale e ambientale. Già dal Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della Provincia di Como (giugno 2022) si evince chiaramente che il tracciato – che si estende per una lunghezza di circa 1,2 km – insiste su un ambito caratterizzato dalla presenza della rete ecologica provinciale, del reticolo idrico minore e di vincoli paesaggistici, interferendo con la Roggia Antiga ed interessando aree ricadenti in classe di fattibilità geologica 4a, nelle quali la normativa regionale consente la realizzazione di infrastrutture pubbliche solo nell’ipotesi in cui le stesse non siano altrimenti localizzabili.
Analoga condizione è espressamente prevista per i “boschi soggetti a trasformazione speciale non cartografabile”, interessati dal tracciato per circa 2.380 mq (pari a circa 0,24 ettari).
Tuttavia, la documentazione progettuale non evidenzia un’analisi autonoma delle alternative localizzative, limitandosi a qualificare il tracciato come migliorativo rispetto a soluzioni precedenti, senza dimostrare che l’opera non è localizzabile in altro ambito, non ricadente in zona di fattibilità 4a.
Una parte significativa del tracciato ricade, come riferito, nella RAete ecologica provinciale (per una superficie di circa 6.010 m2) – “zone tampone di primo livello” e “corridoi ecologici di secondo livello” – destinati alla salvaguardia e alla connessione degli ecosistemi; lo stesso Rapporto preliminare riconosce effetti quali insularizzazione degli habitat, effetto barriera e disturbo degli ecosistemi, confermando un impatto ambientale che le misure di mitigazione previste possono solo contenere, ma non eliminare.
A tali criticità, non adeguatamente considerate, se ne aggiunge una che inficia l’intero procedimento, concernente le modalità di svolgimento dell’iter procedimentale, con specifico riguardo al procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.
In origine, era previsto che il progetto fosse realizzato in base ad un Accordo di Programma stipulato con la Provincia di Como ed i Comuni di Olgiate Comasco e Beregazzo con Figliaro.
Per tale ragione, la Provincia si assumeva l’onere della verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e concludeva l’iter con l’esclusione della V.A.S.
L’Accordo, tuttavia, non si perfezionava per diretto intervento di Regione Lombardia, la quale rilevava l’impossibilità di attribuire all’Accordo stesso efficacia di variante del PGT in assenza del decreto del Presidente di Regione Lombardia. Il venir meno di tale assetto procedimentale avrebbe imposto il rinnovo della verifica di assoggettabilità alla V.A.S.
Ciò non è avvenuto, in quanto il Comune di Olgiate Comasco, dovendo necessariamente provvedere alla variante puntuale del PGT ai fini del recepimento del progetto, fondava la successiva variante puntuale sulla precedente esclusione, operata dalla Provincia, nonostante essa fosse riferita all’Accordo di Programma venuto meno. Alla luce del quadro sin qui delineato, la decisione di procedere comunque all’affidamento dei lavori solleva rilevanti dubbi sulla correttezza del percorso amministrativo seguito e sull’adeguatezza delle valutazioni ambientali e di indirizzo politico-amministrativo poste a fondamento del progetto.
Al di là delle evidenti, incolmabili lacune procedimentali – la V.A.S. della Provincia non può sostituire la V.A.S. del Comune, che precede necessariamente la variante puntuale – emergono profili irrisolti, quali: l’individuazione di un percorso senza che siano verificati tracciati alternativi che non prevedano l’attraversamento di aree in classe di fattibilità geologica 4a; la mancata valutazione della particolare sensibilità ambientale dell’ambito con il consumo di suolo, anche boscato, e la grave incidenza sulla Rete ecologica, nelle zone tampone attraversate dalla variante in progetto, andando ad impattare su una delle ultime residualità ambientali della zona a sud della Città.
In sostanza, non si comprende la ragione per cui vengano impegnati circa 10 milioni di euro di danari pubblici per la realizzazione di un’opera che non risolve le problematiche viabilistiche esistenti, in quanto il traffico veicolare si sposterebbe, sempre all’interno del territorio comunale, verso le località di Casletto e Somaino, mentre del secondo lotto del progetto (che dovrebbe collegare la variante in progetto direttamente con la S.S. Briantea nel Comune di Solbiate Comasco) non vi è traccia. L’investimento appare, pertanto, sproporzionato rispetto agli effettivi benefici connessi all’intervento.
Non solo. Non si comprende perché non siano state valutate le alternative viabilistiche già esistenti, che avrebbero potuto costituire una valida soluzione rispetto alla realizzazione di un nuovo tracciato. Peraltro, è incomprensibile la ragione per cui sia stato mutate il progetto originario, con ulteriori oneri e costi di progettazione, ritenendosi insostenibile il costo di bonifica dell’area dell’ex inceneritore, quando, ed è notizia recente, la bonifica comporta costi assai più contenuti.
Qui invece la Pec ufficiale:
Testo lettera inviata a Regione + Enti