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Covid, c’è il Dpcm: stop a tutte le feste private, massimo 6 in casa, bar chiusi alle 24, salve le scuole

E’ stato firmato ieri notte il Dpcm che sarà in vigore per i prossimi 30 giorni e che contiene la nuova stretta in funzione anti pandemia. Tra le novità: non è stato introdotto alcun obbligo per le scuole secondarie superiori di svolgere le lezioni online, come invece ventilato ieri. Decisiva l’opposizione del ministro Lucia Azzolina rispetto alle richieste di alcune regioni, anche nell’ottica di alleggerire il trasporto pubblico.

I LOCALI

Per quanto riguarda ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24 ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli al chiuso o all’aperto.

FESTE

Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto. Restano consentite, con le regole fissate dai protocolli gia’ in vigore, le cerimonie civili o religiose come i matrimoni. Le feste conseguenti alle cerimonie possono invece svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Nelle abitazioni private è “comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi” in numero “superiore a 6”.

GITE SCOLASTICHE

Il Dpcm interviene anche sulle gite degli studenti. “Sono sospesi – si legge nel testo approvato – i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le compe tenze trasversali e per l’orientamento, nonche’ le attività di tirocinio”.

VIETATI GLI SPORT AMATORIALI

Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Gli sport di contatto sono consentiti, si legge nella bozza del dpcm, “da parte delle società professionistiche e a livello sia agonistico che di base dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”.

EVENTI SPORTIVI

Per le competizioni sportive e’ consentita la presenza di pubblico, “con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori” all’aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all’ingresso. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze gia’ adottate dalle regioni e dalle province autonome.

LA QUARANTENA E I TEST

Novità anche sui tempi di quarantena, come si legge nella Circolare del Ministero della Salute che aggiorna le indicazioni: “I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso”. Oppure è previsto “un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno”. Viene inoltre raccomandato di: eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.

LE MASCHERINE

L’articolo 1 del dpcm stabilisce che “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”. Dall’obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Viene inoltre “fortemente raccomandato” l’utilizzo dei dispositivi “anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”.

IL TESTO COMPLETO DEL DECRETO

dpcm-completo-13-ottobre-2020
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